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Comunione ordinaria: i partecipanti (anche un solo partecipante) alla comunione di beni possono richiedere lo scioglimento e la divisione: tale divisione può essere convenzionale, cioè voluta e concordata dalle parti, ovvero giudiziale. Da tale volontà deriva la necessità di procedere alla divisione. La comunione, in sostanza, si scioglie solo per volontà dei partecipanti. |
Comunione dei coniugi: in costanza di matrimonio il regime patrimoniale previsto dalla legge è quello di comunione. Naturalmente al momento del matrimonio i coniugi possono scegliere il regime di separazione con espressa dichiarazione all'ufficiale di stato civile celebrante ovvero successivamente per volontà di entrambi coniugi è possibile mutare il regime stipulando un atto pubblico (atto notarile) e procedendo alla divisione dei beni. Il regime di comunione si scioglie, inoltre, per espressa previsione di legge: articolo 191 del codice civile ◄ |
Comunione ereditaria è una comunione per quote: in merito alla possibilità di sciogliere la comunione le regole sono le medesime della comunione ordinaria e ogni coerede può chiedere, quindi, lo scioglimento e la divisione. Tra l'altro la comunione ereditaria non è voluta dalle parti (coeredi) ma o dal testatore o dalla legge. E' soggetta, però, a specifiche disposizioni normative: articoli dl codice civile da 713 a 768 |
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L'attività stragiudiziale dello studio Lo studio fornisce consulenza e assiste il cliente nella fase delle trattative per raggiungere un accordo sulla divisione, consigliandolo e partecipando all'attività di raccordo con il notaio per la redazione dell'atto di scioglimento della comunione e dell'atto di divisione Il compenso verrà pattuito prima tra avvocato e cliente. |
Attività giudiziale Giudizio di scioglimento della comunione e divisione dei beni. L'avvocato assiste il cliente nella preparazione del giudizio difendendolo nella causa, che comporta vari momenti tra loro connessi, ma allo stesso tempo separati. ►Il giudizio di divisione nello specifico Il compenso verrà pattuito prima tra avvocato e cliente. |
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La comunione tra coniugi.La separazione personale dei coniugi scioglie la comunione dei beni. La scioglimento si verifica con l'omologazione della separazione consensuale o con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale (non prima). La cassazione ha modificato la precedente giurisprudenza stabilendo che il passaggio in giudicato della sentenza di separazione è una condizione dell'azione di divisione e non un presupposto processuale di tale azione. Il coniuge che intende procedere a divisione dei beni può iniziare il giudizio prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, ma il provvedimento di divisione non potrà essere emesso prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione. (Cassazione n. 4757/2010). In ogni caso, è consigliabile iniziare il giudizio dopo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione (la giurisprudenza della S.C. può sempre mutare). Se nel giudizio di separazione giudiziale viene pronunciata sentenza non definitiva di separazione e la causa continua per l'addebito della separazione o per la determinazione delle modalità (affidamento figli, assegno di mantenimento ecc.), la separazione dei beni si verifica al passaggio n giudicato della sentenza non definitiva. |
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| Consulenza e assistenza in giudizi di divisione e nella fase di trattative. Il compenso viene pattuito secondo la complessità dell'incarico
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La comunione Il codice civile prevede agli articoli da 1100 a 1139 le disposizioni che regolano la comunione dei beni in generale, la cui peculiarità è quella che ogni comproprietario è titolare di una quota astratta del bene (o dei beni) oggetto della comunione e non di una singola parte specifica. Infine, la comunione dei beni tra i coniugi è regolata dagli articoli da 177 a 230. La comunione dei beni può essere decisa dalle parti (ad esempio acquisto di un immobile in comproprietà), ovvero può essere voluta dalla legge come nel caso di eredità. In ogni caso, la comunione può essere sciolta per volontà dei compartecipi, anche di uno solo, per mezzo della divisione. Obiettivo dello scioglimento e del giudizio di divisione è proprio la trasformazione della proprietà collettiva in proprietà individuale. Alcuni brevi principi. Art. 1101 codice civile.«Le quote dei partecipanti alla comunione si presumono eguali. Il concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei pesi della comunione, è in proporzione delle rispettive quote».
Scioglimento della comunione e divisioneLe norme, come detto sopra, che dispongono in materia di comunione ordinaria dei beni sono quelle previste dal codice civile, capo I - Della comunione in generale - Articoli da 1100 a 1116. L'articolo che prevede lo scioglimento della comunione (in generale) dei beni è l'art. 1111 del codice civile: (Scioglimento della comunione) - Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione; l'autorità giudiziaria può stabilire una congrua dilazione, in ogni caso non superiore a cinque anni, se l'immediato scioglimento può pregiudicare gli interessi degli altri. Il patto di rimanere in comunione per un tempo non maggiore di dieci anni è valido e ha effetto anche per gli aventi causa dai partecipanti. Se è stato stipulato per un termine maggiore, questo si riduce a dieci anni. Se gravi circostanze lo richiedono, l'autorità giudiziaria può ordinare lo scioglimento della comunione prima del tempo convenuto. Il codice civile prevede, in modo più articolato, la divisione dei beni in comunione ereditaria: titolo IV articoli da 713 a 768. In particolare l'art. 713. "Facoltà di domandare la divisione. I coeredi possono sempre domandare la divisione. Quando però tutti gli eredi istituiti o alcuni di essi sono minori di età, il testatore può disporre che la divisione non abbia luogo prima che sia trascorso un anno dalla maggiore età dell'ultimo nato. Egli può anche disporre che la divisione dell'eredità o di alcuni beni di essa non abbia luogo prima che sia trascorso dalla sua morte un termine non eccedente il quinquennio. Tuttavia in ambedue i casi l'autorità giudiziaria, qualora gravi circostanze lo richiedano, può, su istanza di uno o più coeredi, consentire che la divisione si effettui senza indugio o dopo un termine minore di quello stabilito dal testatore." Infine vi è lo scioglimento della comunione legale dei beni tra i coniugi prevista dall'art. 191 del codice civile. "Scioglimento della comunione legale. La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta, di uno dei coniugi, per l`annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi. Nel caso di azienda di cui alla lett. d) dell`art. 177, lo scioglimento della comunione può essere deciso, per accordo dei coniugi, osservata la forma prevista dall`art. 162."
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Ultimo aggiornamento: 01-05-12